STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE  FRANCESCO SANDRELLI
ARTICOLO 1
l’associazione culturale denominata FRANCESCO SANDRELLI è associazione apartitica e
apolitica, con durata illimitata nel tempo senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Capo
III articoli 36 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di ottenimento del riconoscimento da parte
dell’autorità governativa, dalle disposizioni di cui al titolo II capo II, articoli 14 e seguenti del Codice
Civile, nonché dal presente statuto.
ARTICOLO 2
l’associazione ha sede legale a Camucia (Ar) in via Lauretana 1, sede operativa a Camucia in via
della Repubblica 5, e in sede secondaria a Roma in via Gaetano Donizetti 20.
ARTICOLO 3
L’associazione non ha fini di lucro nemmeno indiretto, la sua struttura è fondata sulla democraticità
ed è costituita esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante
l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (cfr. art. 5
CTS):
L’associazione ha lo scopo istituzionale di svolgere attività volte alla ricerca, promozione, sviluppo
e diffusione della pittura, della poesia, del teatro e della cultura in genere, con particolare
riferimento a progetti realizzati per la promozione e il sostegno delle comunità giovanili, a progetti
volti alla diffusione e valorizzazione dell’arte, alla tutela dell’ambiente, a progetti realizzati per il
sociale e la cooperazione internazionale in favore di Paesi in via di sviluppo, a progetti tesi a
combattere le discriminazioni di ogni tipo, a favorire l’inclusione di soggetti con bisogni speciali,
persone con fragilità psichiatriche, persone detenute, a progetti tesi a garantire i richiedenti asilo, i
migranti, i migranti minori e migranti minori non accompagnati, gli anziani e in generale tutte le
fasce deboli della cittadinanza. L’associazione Francesco Sandrelli si occupa altresì di sviluppare
progetti per il cinema e l’audiovisivo anche con progetti realizzati nelle Istituzioni scolastiche.
E’ quindi vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché patrimonio, fondi o riserve, anche in
modo indiretto.
ARTICOLO 4
L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività ed in
particolare:
– Attività culturali: convegni, conferenze, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni di film e
documentari e simili;
– Attività di formazione: organizzazione di un “centro studi” e corsi di formazione e di
aggiornamento teorici e Pratici.
– Attività editoriali: alfine di diffondere la cultura del libro, della lettura.
– Attività di risocializzazione e recupero della popolazione detenuta, e delle persone fragili in
genere, attraverso iniziative sociali e culturali varie;
– attività di cooperazione fra i popoli ancora con iniziative sociali e culturali
All’uopo l’associazione potrà:
curare la produzione, l’allestimento, la rappresentazione e la gestione, sul territorio locale,
provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, di spettacoli, mostre, eventi e
manifestazioni teatrali e culturali in genere;
interessarsi allo studio, alla ricerca, allo sviluppo, alla promozione, alla coordinazione, alla
gestione, all’allestimento ed alla realizzazione, anche con il confronto e lo scambio di esperienze e
di collaborazioni con enti locali, con istituzioni pubbliche o provate e con altre realtà associative
aventi interessi ed obiettivi comuni, di video, films, pubblicazioni, spettacoli, concerti, rassegne,
festivals, manifestazioni, mostre, convegni ed eventi di grande respiro e risonanza nazionale ed
internazionale;
organizzare e gestire corsi di alta formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento e
formazione del Personale;
realizzare, attraverso il sostegno dello scambio, della mobilità e del perfezionamento, progetti
culturali originali per favorire la cooperazione culturale;
fare quanto altro inerente l’arte, lo spettacolo e la cultura in genere con qualsiasi mezzo;
promuovere l’aggregazione sociale delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari attraverso lo svolgimento di tali attività culturali.
Al fine di fornire questi servizi ai soci e ad un pubblico più ampio si potranno costituire comitati
scientifici e specifici gruppi di lavoro.
ARTICOLO 5
L’associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali
dell’associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano al rispetto dello statuto
vigente.
Il termine soci indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto,
collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio
delle attività che ne sono l’esplicazione.
Sono soci i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono
ammessi a farne parne con deliberazione dell’organo amministrativo”
I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il
principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le
persone.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
– Soci ordinari: persone o enti pubblici e privati che s’impegnano a pagare’ per tutta la
permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
– Soci onorari: persone, enti pubblici e privati o istituzioni che abbiano contribuito in maniera
importante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione
e alla crescita della associazione.
ARTICOLO 6
I soggetti che intendono far parte dell’associazione devono fare domanda scritta all’associazione’
L’ammissione avviene con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda
dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati,
in caso di rigetto, l’organo competente a deliberare deve motivare la deliberazione e comunicarla
agli interessati entro 60 giorni;
l’interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può chiedere che
sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima. ln questo caso, tali
organi devono deliberare in occasione della loro successiva convocazione’
La designazione dei soci onorari è deliberata dall’Assemblea dei soci per proposta del consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 7
Tutti i soci hanno I ‘obbligo di rispettare lo statuto, ed eventuali regolamenti interni, di pagare la
quota annuale associativa deliberata dal consiglio direttivo, di cooperare nel l’interesse
dell’associazione. ln caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell’associazione. Il consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti
sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione’
ARTICOLO 8
Tutti i soci hanno i medesimi diritti ed obblighi rispetto all’associazione. Tutti i soci hanno diritto di
voto in assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione, diritto di essere informati sulla vita e sulle
deliberazioni dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso. Tutti i soci
hanno diritto di essere eletto alle cariche associative c.d. elettorato passivo.
La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.
ARTICOLO 9
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– Beni immobili e mobili,
– Quote di associazione,
– Contributi
– Donazioni e lasciti;
– Rimborsi;
– Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
– Ogni altro tipo di entrate.
i contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio
Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea dei Soci, che ne determina
l’ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall’Assemblea dei Soci, che
delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con Ie finalità statutarie dell’associazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di
bilancio dell’associazione; l’assemblea dei soci delibera sull’utilizzazione di detti proventi, che deve
essere in ogni modo in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
E’ vietato , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
ARTICOLO 1O
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo
deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo debbono essere approvati dall’Assemblea dei Soci in
seduta ordinaria ogni anno. Essi debbono essere depositati presso la sede dell’associazione entro
i quindici giorni precedenti la seduta per essere consultati da ogni associato.
ARTICOLO 11
Sono organi dell’associazione :
a) L’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il collegio dei revisori;
Tutte le cariche associative sono elettive su base democratica e vengono prestate gratuitamente
ARTICOLO 12
L’assemblea, organo sovrano dell’associazione, è composta di tutti i soci. E’ convocata dal
Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della riunione mediante avviso pubblico affisso all’albo
della sede almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea nel quale siano contenuti, oltre
che data e luogo e ora della riunione anche gli argomenti da discutere. L’assemblea è convocata
almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo, ed in via
straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo
degli associati,
Hanno diritto di partecipare all’assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad
un voto. i soci hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell’assemblea senza
limitazione alcuna.
l’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la
metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto
favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione La validità prescinde dal
numero dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità di
amministratori non hanno voto.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del
relativo verbale.
Le delibere volte a modificare l’atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità Ia
presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece
necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ARTICOLO 13
L’assemblea ordinaria delibera e ha competenza per:
Le competenze inderogabili dell’assemblea delle associazioni del Terzo settore sono le seguenti:
– nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approvazione del bilancio;
– deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di
azione di responsabilità nei loro confronti;
– deliberazione sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non
attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall’assemblea stessa;
– approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla
‘ sua competenza.
– L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e lo scioglimento
trasformazione, fusione o la scissione dell’associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che
dovranno sottoscrivere il verbale finale.
ARTICOLO 14
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo ed operativo dell’associazione ed è composto da tre
a nove membri. I consiglieri durano in carica a tre anni e sono rieleggibili. ll Consiglio Direttivo è
validamente costituito quando sono presenti almeno due dei membri che Io compongono. il
consiglio è convocato dal presidente senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà dei consiglieri in carica.
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo è L’ORGANO ESECUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE. Esso è investito di ogni
potere per il conseguimento e l’attuazione degli scopi associativi e delle deliberazioni assembleari,
nonché per la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione in
particolare il Consiglio:
a) predispone il bilancio consuntivo e preventivo e cura I ‘amministrazione della società;
b) delibera sull’ammissione dei soci.
c) predispone atti e regolamenti da sottoporre all’approvazione della assemblea tesi a disciplinare
lo svolgimento dell’attività associativa.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione.
Si riunisce in media due volte l’anno ed è convocato da:
– Il presidente;
– almeno uno dei suoi elementi, per richiesta motivata;
– almeno un terzo dei soci con richiesta motivata e scritta.
ARTICOLO 16
Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ed è il legale
rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. La firma e la legale rappresentanza della
associazione di fronte ai terzi in giudizio e difronte a qualsiasi soggetto o autorità sono conferite al
Presidente.
Il Presidente in particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, convoca e
presiede l’assemblea dei soci; adotta provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio
Direttivo; compie ogni altro atto idoneo a perseguimento dell’interesse dell’associazione.
Il presidente può compiere operazioni bancarie in nome e per conto dell’associazione, compresa
l’apertura di conto corrente e, previa delibera del Consiglio Direttivo, ricorrere anche al credito
bancario, rilasciando garanzia in nome e per conto dell’associazione.
ARTICOLO 17
Qualora lo ritenga utile o opportuno, laddove non si siano verificate le condizioni che Io rendono
obbligatorio, o laddove siano stati superati i parametri che lo rendono obbligatorio per legge,
l’assemblea dei soci provvederà alla nomina di un organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui
all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile: ciò al fine di assicurare all’organo requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza.
L’organo di controllo potrà essere monocratico o collegiale: nel caso di organo di controllo
collegiale, i requisiti professionali menzionati in precedenza devono essere posseduti da almeno
uno dei componenti.
All’organo di controllo se nominato compete di:
vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto;
vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto
funzionamento;
monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 18
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.
ln caso di scioglimento saranno nominati uno o più liquidatori. ln caso di scioglimento per
qualunque causa il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ai sensi di legge a scopi di
pubblica utilità privilegiando enti e associazioni operanti in settori analoghi e sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 0662.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione individua l’associazione o l’ente al
quale sarà devoluto il patrimonio residuo ai sensi di legge.
ARTICOLO 19
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete il solo rimborso delle spese varie sostenute
a nome e per conto dell’associazione e in ogni modo regolarmente documentate.
ARTICOLO 20
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia